Rilascio attestazione idoneità abitativa

  • Servizio attivo

Accedi al servizio

A chi è rivolto

L’attestato di idoneità abitativa può essere chiesto da:

  • il proprietario dell'alloggio
  • l’intestatario del contratto di locazione
  • l'ospite o colui che risiede o è domiciliato nell'alloggio.

Descrizione

Il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero prevede che il cittadino extracomunitario dimostri la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.

L’idoneità è attestata dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico.

L’attestato di idoneità abitativa è rilasciato se l’alloggio possiede i requisiti igienico-sanitari per essere usato come abitazione e individua il numero massimo di persone che lo possono occupare, sulla base della superficie dei locali e della presenza dei servizi.

Come fare

Puoi richiedere l’attestazione di idoneità abitativa compilando il modulo online.

Cosa serve

Per individuare parametri di idoneità abitativa uniformi su tutto il territorio nazionale, la Circolare ministeriale 18/11/2009, n. 7170 ha chiarito che i Comuni possono fare riferimento al Decreto ministeriale 05/07/1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti.

Tale riferimento risulterebbe anche coerente con la direttiva UE, recepita con legge dello Stato, in materia di ricongiungimento familiare, la quale dispone che, per l'autorizzazione al ricongiungimento familiare, la legge nazionale debba o possa imporre la verifica della disponibilità di un alloggio considerato che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salute pubblica in vigore. La norma individua alcune caratteristiche fondamentali riguardanti:

  • l’altezza minima dei locali
  • l’aereazione, l’illuminazione e la salubrità dei locali
  • le caratteristiche delle stanze da bagno
  • l’isolamento acustico
  • la presenza dell’impianto di riscaldamento
  • la conformità degli impianti.

Il numero massimo di persone ospitabili viene determinato sulla base della superficie minima da destinare a ciascun occupante.

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale) o Carta identità elettronica (CIE);
  • Tutta la documentazione richiesta;

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente è emesso un provvedimento (Legge 07-08-1990, n. 241, art. 2). Per ottenere il rilascio del provvedimento consulta la sezione servizi connessi.

Tempi e scadenze

La durata massima del procedimento amministrativo è di 30 giorni.

Quanto costa

Il servizio prevede il pagamento di marca da bollo da 16,00 euro.

Ulteriori informazioni

Quando un cittadino extracomunitario deve presentare l’attestato?

L'attestato deve essere presentato quando il cittadino extracomunitario:

  • sottoscrive un contratto di soggiorno per lavoro subordinato (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 35, com. 1)
  • chiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 8-bis, com. 1)
  • chiede un permesso di soggiorno (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 16, com. 4, let. b)
  • chiede un permesso di soggiorno per familiare al seguito (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 6, com. 1, let. c)
  • chiede un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 6, com. 1, let. b)
  • chiede un permesso di soggiorno per coesione familiare (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 6, com. 1, let. b)
  • chiede ingresso e soggiorno per cure mediche (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 44, com. 1, let. d)
  • vuole dare ospitalità a uno straniero (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 7).

Durata e caratteristiche dell’attestazione

Indipendentemente dal nome utilizzato (si parla, infatti, indifferentemente di certificato o di attestato di idoneità abitativa), l'idoneità abitativa è un attestato di conformità tecnica resa dagli uffici tecnici comunali.

La Circolare ministeriale 17/04/2012, n. 3 ha chiarito che l'attestato di idoneità abitativa non è un certificato quindi:

  • non può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 46)
  • non ha scadenza (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 41), ma deve essere rinnovato ogni volta che cambiano le caratteristiche di abitabilità o le condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio.

L'attestazione di idoneità abitativa non sostituisce la segnalazione certificata per l'agibilità.

Accedi al servizio

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Tecnico

Istruttore amministrativo Dott. Ivan Santinelli
Istruttore tecnico SUE Geom. Marco Zani
Numero di telefono 035681004 (interno 5)

Argomenti:

Pagina aggiornata il Tue Apr 02 16:16:35 CEST 2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri